(massima n. 1)
Nel caso di accertamento di una responsabilitā medica, č necessario dimostrare esaurientemente l'incidenza causale della condotta del paziente nella determinazione del danno ai fini del concorso di colpa ex art. 1227, primo comma, c.c. In assenza di una chiara e specifica indagine sull'incidenza causale del rifiuto di ricovero e del difetto di informazione del quadro clinico del paziente, dichiarare una concorrenza colposa della vittima si pone in contrasto con i criteri di accertamento causale e dell'onere della prova.