(massima n. 1)
L'accertamento dei presupposti per l'applicabilitą dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ., che esclude il risarcimento dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, integra una indagine di fatto riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimitą se sorretta da congrua motivazione.