(massima n. 1)
In materia di risarcimento del danno per tardiva assunzione, l'art. 1227, comma 2, c.c., che esclude il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone una condotta attiva che non sia gravosa, eccezionale o tale da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. La valutazione di tale diligenza deve essere compiuta ex ante, basandosi su dati di fatto noti all'epoca e non su un giudizio ex post.