Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19657 del 17 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La spedizione per posta ordinaria di un assegno munito di clausola d'intrasferibilitą costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c., comportando l'esposizione volontaria ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole comuni prudenza e del dovere agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.