Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19353 del 15 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contesto della responsabilitą derivante dalla negoziazione di assegni non trasferibili, la legittimazione ad agire spetta anche alla compagnia assicurativa che ha subito un danno indiretto, in conformitą con la giurisprudenza consolidata, e non si configura automaticamente un concorso colposo ex art. 1227 c.c. per la scelta di spedire l'assegno tramite posta ordinaria, qualora il danno avrebbe potuto essere evitato attraverso un comportamento diligente dell'operatore di cassa della banca negoziatrice.

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