(massima n. 1)
L'accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, cod. civ. nella produzione del danno, cosģ come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, rientrano nel potere discrezionale del giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimitą se sorretti da adeguata e logica motivazione.