(massima n. 1)
Nell'ambito della responsabilità derivante dalla negoziazione di assegni, l'invio per posta ordinaria di un assegno di rilevante importo da parte del traente può configurare una corresponsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., esponendo volontariamente il soggetto ad un rischio prevedibile.