(massima n. 1)
La responsabilità del custode di una cosa può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, che appartiene alla categoria dei fatti giuridici e non richiede alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate rispettivamente dalla colpa ex art. 1227 c.c. o dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.