(massima n. 1)
La spedizione per posta ordinaria di un assegno munito di clausola d'intrasferibilità costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c., comportando l'esposizione volontaria ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole comuni di prudenza e diligenza.