Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15193 del 30 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La spedizione per posta ordinaria di un assegno munito di clausola d'intrasferibilità costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c., comportando l'esposizione volontaria ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole comuni di prudenza e diligenza.

(massima n. 2)

Il comportamento colposo del danneggiato (mittente), anteriore alla commissione del fatto illecito da parte della banca girataria o negoziatrice (ad esempio la scelta della modalità errata per la trasmissione dell'assegno) può configurarsi come causa concorrente all'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c., purché legato da nesso eziologico con tale evento.

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