Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5762 del 4 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che interagisce con la cosa si valuta in base al grado di incidenza causale sull'evento dannoso e all'applicazione dell'art. 1227 cod. civ., tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela.

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