(massima n. 1)
L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte.