Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 36372 del 29 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui all'art. 1227 c.c., comma 1) va distinta da quella (disciplinata dal comma 2 della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchč - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. (Nella specie, alla stregua di tale principio la S.C. ha rilevato che nel contesto dato lo A.A. ha sicuramente concorso al verificarsi dell'evento dannoso dal momento che ben avrebbe potuto intervenire facendo ricorso alla facoltą concessagli dall'art. 896 c.p.c. di tagliare egli stesso le radici per evitare appunto di giungere alla causazione completa dell'evento dannoso da egli risentito. Deve quindi ritenersi che il mancato taglio delle radici da parte dello A.A. abbia concorso a cagionare il danno).

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