(massima n. 1)
La Confederazione svizzera non č membro dell'Unione europea e pertanto alla stessa si applicano le disposizioni della cooperazione intergovernativa del Consiglio d'Europa, come integrata dagli accordi aggiuntivi, quanto al riconoscimento delle decisioni penali. In particolare, viene in considerazione l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia, concluso il 10 settembre 1998, che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, che all'art. 27 disciplina lo scambio delle decisioni di condanna. Nell'attuare tale disposizione, la legge di ratifica (L. n. 367 del 2001) ha novellato l'art. 730 cod. proc. pen., ribadendo quindi il ricorso alla ordinaria procedura di riconoscimento.