(massima n. 1)
In sede di esecuzione non possono essere dedotte questioni inerenti al merito del giudizio di riconoscimento di sentenze penali estere (artt. 730 ss. c.p.p.). Ai fini del riconoscimento ex D.Lgs. n. 161/2010 rileva che il fatto sia previsto come reato nell'ordinamento italiano, anche con diversa qualificazione e a prescindere dalla denominazione (art. 10, c. 1, lett. e, D.Lgs. n. 161/2010, con le deroghe di cui all'art. 11 e all'art. 8, c. 1, L. n. 69/2005). A seguito della L. 9 agosto 2024, n. 114, l'art. 346-bis c.p. ha visto ridurre la propria area di rilevanza penale, escludendo le relazioni solo asserite e pretendendo l'uso intenzionale di relazioni esistenti, residuando, tuttavia, la possibile riconduzione dei fatti al genus della truffa ove ricorrano gli elementi tipici (art. 640 c.p.).