(massima n. 1)
In tema di cooperazione internazionale, le informazioni e i documenti acquisiti all'estero e trasmessi alle autoritą italiane ai sensi della Convenzione OCSE, concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, ratificata con legge 10 febbraio 2005, n. 19, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, ratificato con legge 27 ottobre 2011, n. 193, sono utilizzabili, in difetto di rogatoria internazionale, anche senza autorizzazione preliminare della parte che le ha fornite, a condizione che siano rispettati i principi generali in materia di formazione della prova in contraddittorio, con loro conseguente sussumibilitą nella categoria dei documenti acquisibili al fascicolo per il dibattimento a norma degli artt. 234 e 234-bis cod. proc. pen.