(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione č inammissibile nel caso in cui l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intenda ricondursi, in quanto tale mancanza, ove la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericitā dei motivi. (Fattispecie in cui la parte aveva dedotto l'inosservanza od erronea applicazione del disposto di cui all'art. 603 cod. proc. pen. per la mancata assunzione di nuove prove testimoniali nel giudizio abbreviato di appello, senza inquadrare la doglianza in alcuno dei motivi di ricorso previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.).