(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, č rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione il vizio di violazione di legge non dedotto con l'atto d'appello, nel caso in cui sia prospettata, con il ricorso, una violazione di legge emendabile ed essa emerga dal capo di imputazione e dalla non contestata ricostruzione della vicenda, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione con la quale l'imputato era stato condannato per i delitti di cui all'art. 635, comma primo, e 612 cod. pen., con aumento di pena ex art. 81 cod. pen., sebbene il delitto di minaccia dovesse ritenersi assorbito, ai sensi dell'art. 84 cod. pen., da quello di danneggiamento in ragione della contestualitā delle rispettive azioni integrative, rilevabile giā dall'imputazione).