(massima n. 1)
Ai sensi del chiaro tenore del comma 2-bis dell'art. 606 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. Infatti ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del D.Lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.