(massima n. 1)
In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione č normativamente preclusa la possibilitą non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sč compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimitą č limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sč e per sč considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso č "geneticamente" informato, ancorchč questi siano ipoteticamente sostituibili da altri. Ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) la mancanza e la manifesta illogicitą della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchč dedurre tale vizio in sede di legittimitą significa dimostrare che il testo del provvedimento č manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non gią opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica.