Cassazione penale Sez. V sentenza n. 45637 del 18 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicitā della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchč dedurre tale vizio in sede di legittimitā significa dimostrare che il testo del provvedimento č manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non giā opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica; sicchč il controllo di legittimitā - posto che la Corte di Cassazione non č giudice "della prova" ma "della motivazione" - sui punti devoluti č circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimitā: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicitā evidenti, ossia la congruitā delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

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