(massima n. 1)
A seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ad opera dell'art. 8 della L. 20 febbraio 2006, n. 46, mentre č consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non č affatto permesso dedurre il vizio del travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimitā a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimitā, qual č quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.