(massima n. 1)
Il ricorso diretto per cassazione contro ordinanza che dispone misura coercitiva, proposto per motivi non consentiti e quindi inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3, non può operare la sua conversione in richiesta di riesame, avendo il ricorrente già consumato, con esso, la facoltà di scelta tra i diversi mezzi di impugnazione a sua disposizione.