(massima n. 1)
Il vizio di travisamento della prova per omissione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), č estraneo al procedimento di legittimitā per violazione di legge, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge.