(massima n. 1)
A seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, mentre č consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento ō della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non č affatto permesso dedurre il vizio del travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimitā a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimitā, qual č quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.