(massima n. 1)
In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, č ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 c.p.p..(Nella specie, la S.C., rilevato che il Tribunale di Cremona non ha applicato all'imputata alcuna sanzione amministrativa accessoria, cosė come previsto dall'art. 222 C.d.S., ha annullato la sentenza impugnata deve, limitatamente all'omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio sul punto).