(massima n. 1)
In sede di legittimitā possono essere denunciati solo vizi del provvedimento impugnato, che siano riconducibili all'alveo di quelli tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., che delinea il giudizio di cassazione come impugnazione a critica vincolata avverso il provvedimento censurato, nella quale non č consentito un nuovo esame del merito. Risulta preclusa, quindi, la deduzione di violazioni di legge o di vizi della motivazione attinenti ad accertamenti di fatto e profili valutativi, che non siano stati censurati mediante l'impugnazione di merito e che non siano stati sottoposti, in alcun modo, alla cognizione del giudice di secondo grado; presunti vizi che, pertanto, correttamente non siano stati riesaminati nella sede propria del giudizio di appello e che, dunque, non possono essere oggetto di motivo di ricorso di legittimitā.