(massima n. 1)
In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicchè sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Il principio si ricollega al consolidato indirizzo delle Sezioni Unite, alla cui stregua il sindacato di legittimità deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, mentre è vietata la rilettura degli elementi di fatto; il sindacato deve dunque essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza.