(massima n. 1)
Ai crediti di natura tributaria (nella specie, derivante dalla pretesa monitoria di restituzione della maggiore IRPEF pagata) deve ritenersi applicabile la speciale regolamentazione degli interessi di cui agli artt. 44 e 44-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, e non gią la disciplina dettata dagli artt. 1224, comma 1 e 1284 c.c., dovendosi altresģ escludere l'applicabilitą dell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, stante la totale estraneitą della materia delle imposte rispetto a quella delle c.d. transazioni commerciali, in considerazione dell'assenza del fondamento contrattuale dell'obbligazione e del particolare atteggiarsi delle parti.