(massima n. 1)
Gli interessi moratori relativi alla transazione commerciale di un contratto di factoring devono essere calcolati secondo il tasso previsto dal D.Lgs 231/2002. La determinazione di interessi al tasso legale ai sensi degli artt. 1224 e 1284 cod. civ. č erronea se vi č applicabilitā della disciplina del D.Lgs. 231/2002. Inoltre, il riconoscimento di interessi moratori su interessi scaduti in assenza di esplicita domanda dell'interessato comporta violazione delle norme sul divieto di anatocismo.