Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19461 del 15 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli interessi moratori relativi alla transazione commerciale di un contratto di factoring devono essere calcolati secondo il tasso previsto dal D.Lgs 231/2002. La determinazione di interessi al tasso legale ai sensi degli artt. 1224 e 1284 cod. civ. č erronea se vi č applicabilitā della disciplina del D.Lgs. 231/2002. Inoltre, il riconoscimento di interessi moratori su interessi scaduti in assenza di esplicita domanda dell'interessato comporta violazione delle norme sul divieto di anatocismo.

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