(massima n. 1)
La compensatio lucri cum damno trova il proprio fondamento nell'art. 1223 cod. civ. e implica una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso, sia in termini di perdita che di vantaggi conseguenti al medesimo atto illecito. Di conseguenza, l'acquiescenza prestata dal danneggiato alla quantificazione iniziale del danno non giustifica una detrazione dei vantaggi senza una nuova e complessiva valutazione che tenga conto di tutte le poste derivanti dall'illecito.