Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3305 del 5 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di ritardo nella consegna del bagaglio, il risarcimento previsto dalla Convenzione di Varsavia riguarda i danni effettivamente subiti dal passeggero e non č dovuto automaticamente per il solo fatto del ritardo. La liquidazione dell'importo risarcitorio in caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio deve avvenire sulla base dei parametri stabiliti dall'art. 1223 c.c., tenendo conto della prova o delle allegazioni circa l'esistenza di un danno tipologicamente riconducibile alle previsioni codicistiche.

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