(massima n. 1)
In tema di responsabilitā del notaio, l'inadempimento della prestazione d'opera intellettuale si configura come l'evento produttivo (o la fonte) del danno risarcibile, ma non si identifica con questo, che č invece da individuarsi nel pregiudizio (perdita subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., della condotta inadempiente. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilitā professionale, dunque, inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensė da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere.