(massima n. 1)
L'irrisarcibilitā del danno patrimoniale per oneri di assistenza della vittima primaria non puō discendere dall'obbligo dei figli di assistere il padre ammalato. Il fatto che l'assistenza materiale sia (moralmente) obbligatoria non toglie che, in assenza del fatto illecito, il relativo esborso possa essere evitato. L'assistenza č un rimedio per sopperire alle conseguenze del fatto illecito, non diversamente dalla necessitā di cure sanitarie, e la sua entitā economica č pari alla misura dei costi sostenuti per la fornitura del servizio. Il fatto che a sostenerle non sia la vittima primaria ma un suo familiare, in adempimento di obbligo morale, non elide tale origine causale e la sua conseguente natura di danno risarcibile da parte del soggetto responsabile, ex art. 1223 cod. civ.