(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, l'omessa traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti dell'estradando alloglotto che non conosce la lingua italiana ne determina la nullitā, con conseguente regressione del procedimento allo stato in cui l'atto nullo č stato compiuto, per la traduzione e la rinnovazione degli atti conseguenti. (In motivazione, la Corte ha precisato che non si determina in tal caso l'inefficacia della misura coercitiva, in quanto il termine di cinque giorni per l'assunzione dell'interrogatorio di cui all'art. 717, comma 1, cod. proc. pen. non č perentorio).