(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a un ricorso di 515 pagine, con parti espositive alternate ad atti del giudizio di merito e scritti difensivi dei gradi precedenti, con l'indicazione di 10 motivi aggiunti, corredati da atti e allegazioni documentali e da una memoria difensiva con ulteriori allegazioni).