(massima n. 1)
L'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, ostandovi quanto stabilito dall'art. 606, terzo comma, cod. proc. pen., che comporta l'inammissibilità dei motivi di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello.