(massima n. 1)
In tema di prova scientifica, il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sussiste solo qualora risulti che le conclusioni del consulente di una delle parti siano tali da dimostrare la fallacia di quelle espresse da altro consulente e recepite dal giudice.