(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si č svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attivitā propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimitā solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto. (Fattispecie relativa a soggetto chiamato in correitā nel corso di conversazioni dei coimputati sottoposte ad intercettazione, nella quale la Corte ha ritenuto incensurabile l'identificazione del ricorrente, adeguatamente motivata dai giudici di merito mediante la valorizzazione dei riferimenti soggettivi - a fisionomia, soprannome e situazioni familiari - operati dai colloquianti).