(massima n. 1)
Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione non sia stata dedotta nel giudizio di riesame, essendo precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di merito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio trae ulteriore conferma dalla introduzione, ad opera dell'art. 4, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15, del meccanismo di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis, cod. proc. pen., con cui è possibile sollecitare una pronuncia di legittimità anticipata e vincolante sulla competenza territoriale, così da scongiurare il rischio della inutile celebrazione di più gradi di giudizio per l'erronea determinazione di tale competenza).