(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, č inammissibile, in quanto si risolve in una censura afferente alla ricostruzione del fatto come effettuata nei giudizi di merito, il motivo di impugnazione con cui si deduce l'illegittimo utilizzo, in relazione ai reati concernenti l'illecito smaltimento dei rifiuti, del cd. "metodo spannometrico", consistente nell'approssimativa determinazione del loro quantitativo, basata su rilievi fotografici e su misurazioni operate dalla polizia giudiziaria, senza alcuna precisa indicazione di stima.