(massima n. 1)
Nel giudizio abbreviato d'appello a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, posto che l'unica attività di integrazione probatoria consentita è quella esercitabile d'ufficio, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda un diritto della controparte alla prova contraria, sicché il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di istruzione probatoria non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.