(massima n. 1)
In tema di procedimento di prevenzione, i provvedimenti dichiarativi di incompetenza sono inoppugnabili, salvo che siano abnormi, e possono solo dare luogo all'elevazione di conflitto di competenza da parte del giudice ritenuto competente, giusto il disposto dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. posto che, in mancanza di una disciplina specifica in materia, si applica la normativa relativa alle impugnazioni delle misure di sicurezza prevista dall'art. 680 cod. proc. pen. la quale, a sua volta, rinvia alle disposizioni generali in materia di impugnazioni.