(massima n. 1)
Il magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione alla fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, di cui all'art. 56 legge 30 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, va individuato in quello del luogo della effettiva esecuzione della pena sostitutiva, pur se diverso da quello che, ai sensi dell'art. 62 della citata legge, ha emesso l'ordinanza indicativa delle sue modalitą esecutive.