(massima n. 1)
Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, richiesto dalla direzione dell'istituto penitenziario di indicare la data finale di espiazione della pena della semilibertà sostitutiva, anziché provvedere direttamente a tale incombente, a lui spettante ai sensi degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 legge 24 novembre 1981, n. 689, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emanazione dell'ordine di esecuzione comprensivo del calcolo del fine pena, è abnorme, poiché, onerando il pubblico ministero di un adempimento che non rientra nella sua sfera di attribuzioni, determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile.