Cassazione penale Sez. I sentenza n. 21586 del 11 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, dopo aver stabilito le prescrizioni che dovrà osservare il condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché emetta l'ordine di esecuzione e lo annoti, insieme al fine pena, sullo stato di esecuzione, è affetto da abnormità funzionale, posto che ogni competenza della fase esecutiva delle pene sostitutive, salvo il lavoro di pubblica utilità, è affidata al magistrato di sorveglianza, sicché onerare un diverso organo giudiziario del compimento di attività e dell'emissione di atti non previsti dall'ordinamento ed estranei alle sue competenze determina una stasi, non altrimenti superabile, della fase procedimentale dell'esecuzione della pena.

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