(massima n. 1)
In tema di esecuzione, l'intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, dovendosi intendere come tali non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti, di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori.