Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 45413 del 4 dicembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione, l'intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, dovendosi intendere come tali non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti, di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori.

(massima n. 2)

In tema di esecuzione, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano devolute questioni diverse da quelle prospettate con l'incidente di esecuzione, sicché il divieto del "bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su documenti prodotti in sede di legittimità e non valutati ai fini della decisione di merito.

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