(massima n. 1)
La revoca della sentenza di condanna disposta ex art. 629-bis cod. proc. pen. determina la caducazione "ex tunc" del titolo esecutivo, con la necessitą, ove residuino altri titoli, di emettere un nuovo provvedimento di cumulo e di sospenderne contestualmente l'esecuzione nel caso in cui, in assenza di titoli ostativi, la pena da espiare sia inferiore al limite previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.