(massima n. 1)
In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non gią dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensģ da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessitą della vicenda processuale, la possibilitą per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine, ex art. 175 c.p.p. per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria.