Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15124 del 28 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilitą del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullitą della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualitą di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento.

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