(massima n. 1)
Il termine per proporre la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., nel caso in cui il condannato sia stato arrestato all'estero in esecuzione di un mandato di arresto Europeo, può essere oggetto di contrasto tra il diritto dell'Unione e l'interpretazione prevalente della norma interna. È possibile applicare analogicamente l'art. 175, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., che stabilisce la decorrenza del termine per presentare richiesta di restituzione nel termine dall'avvenuta consegna dello Stato estero allo Stato italiano anche nell'ambito delle disposizioni relative alla rescissione del giudicato formatosi in absentia dell'imputato.